PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di eliminare la condizione di isolamento delle province di confine di Como e di Sondrio e di adeguare il sistema dei trasporti alle nuove necessità derivanti dalla maggiore circolazione di merci e persone determinata dalle norme adottate dall'Unione europea, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti Spa, mutui decennali nei limiti di impegno annui di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

          a) realizzazione di viabilità alternativa alla strada statale n. 340, denominata «Regina», in provincia di Como, nel tratto compreso tra Argegno e Sorico, compreso il tratto da Oria-Valsolda a Menaggio, per un totale di costi stimati, escluse le progettazioni, pari a 360 milioni di euro, tenendo conto delle indicazioni e stime di massima di seguito elencate:

              1) variante di Argegno, dal costo stimato in 50 milioni di euro;

              2) variante di Colonno-Sala Comacina-Ossuccio, 2o lotto, dal costo stimato in 55 milioni di euro;

              3) variante di Lenno-Loc. Pastura di Menaggio, 3o lotto, dal costo stimato in 80,5 milioni di euro;

              4) Cressogno-Cima, 3o lotto, dal costo stimato in 37 milioni di euro;

              5) svincolo Menaggio-innesto strada statale n. 340 dal costo stimato in 12,5 milioni di euro;

 

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              6) variante Dongo-Gravedona-Domaso, 1o e 2o stralcio (Musso-Dongo-Gravedona-Domaso), dal costo stimato in 125 milioni di euro;

          b) sistemazione e adeguamento in sede della strada statale n. 36, in provincia di Sondrio, nel tratto compreso tra Chiavenna e Montespluga;

          c) costituzione di società private o miste pubbliche-private per la progettazione, realizzazione e gestione del traforo alpino dello Spluga (Sondrio) e del traforo di collegamento tra la Val Chiavenna (Sondrio) e la Val Mesolcina (Svizzera).

      3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, sono coordinati dal comitato di cui all'articolo 2, secondo le direttive e le priorità stabilite all'articolo 5.
      4. Le opere di cui al comma 2, lettere a) e b), sono realizzate dalla regione Lombardia.

Art. 2.
(Comitato di coordinamento).

      1. È istituito un comitato, composto dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia di Como e dal presidente della provincia di Sondrio, che assume le sue funzioni a seguito dell'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 3. Al comitato sono delegate competenze esclusive per promuovere iniziative utili al coinvolgimento di finanziatori privati, nazionali o esteri, finalizzate alla definizione di uno o più piani economico-finanziari per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei trafori alpini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).
      2. Il comitato, salva autorizzazione alla ratifica del Parlamento ove prevista dalla Costituzione, è autorizzato a definire rapporti di carattere internazionale con i competenti organi della Confederazione elvetica, per le finalità di cui al comma 1.

 

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Art. 3.
(Competenze della regione Lombardia).

      1. La regione Lombardia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di rendere attuative le procedure per la realizzazione dei trafori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), con propria legge definisce:

          a) i criteri di valutazione e di approvazione dei piani economico-finanziari;

          b) i tempi di realizzazione delle opere e la durata delle concessioni;

          c) le procedure per la definizione e l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere;

          d) la durata del comitato di cui all'articolo 2, i tempi e le modalità del suo funzionamento, nonché i relativi costi che sono posti a carico del bilancio della regione Lombardia.

      2. La regione Lombardia nella redazione dei progetti tiene conto delle progettazioni e degli studi già esistenti e coordina i nuovi interventi con quelli già previsti o finanziati ai sensi del programma triennale degli investimenti dell'ANAS Spa, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e di altre leggi specifiche.

Art. 4.
(Procedure per l'approvazione
dei programmi).

      1. Il comitato di cui all'articolo 2, acquisiti uno o più programmi economico-finanziari per la realizzazione dei trafori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), li trasmette alla regione Lombardia per la loro definitiva approvazione.
      2. Il programma che risulta più meritevole, approvato secondo le procedure stabilite dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 3, è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la presa in visione.

 

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Art. 5.
(Direttive per la realizzazione delle opere).

      1. I trafori alpini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), devono comunque essere realizzati secondo le seguenti direttive di massima:

          a) la localizzazione dei trafori deve tenere conto della valutazione degli effettivi costi-benefìci delle opere;

          b) la progettazione e la realizzazione delle opere devono tenere conto dei più moderni criteri di sicurezza e le opere stesse devono essere adeguatamente dimensionate secondo quanto stabilito dalla normativa europea per le strade di interesse internazionale, tenendo conto delle previsioni dei flussi di traffico.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.